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Aumento bonus prima casa riacquisto e pertinenze

Novità immobiliare: aumento del bonus prima casa riacquisto pertinenze.

Una buona notizia per i proprietari della prima casa: per chi riacquista un appartamento o una villa con bonus prima casa aumenta il credito d’imposta se successivamente con un atto separato si compra una pertinenza (cantina, box, solaio, …).

Pertinenza prima casa acquistata successivamente con atto separato?

In risposta all’interpello 44/2021 del 18 gennaio è arrivato il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate  in merito all’utilizzo del credito d’imposta residuo dopo riacquisto della prima casa per comprare una pertinenza successivamente con atto separato.

[Utilizzo credito d’imposta prima casa]

Ricordiamo sempre che in casi di riacquisto prima casa: si ha diritto al bonus se il riacquisto del nuovo immobile avviene entro un anno dalla vendita di quello precedentemente acquistato sempre con l’agevolazione prima casa.

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Acquisto box successivamente al riacquisto della prima casa

Vediamo con un Esempio, a quali condizioni e come aumenta il bonus riacquisto prima casa, ovvero il credito d’imposta, se si acquista successivamente la cantina o il box oppure il solaio pertinenziale.

Nel 2013 il Sig. X acquista come prima casa una villetta in Brianza e paga l’imposta di registro € 1.000.

Nel 2015 il Sig. X vende la villetta e riacquista dopo 1 mese come prima casa un appartamento a Cavenago di Brianza pagando un’imposta di registro di € 800.

L’importo del primo versamento (€ 1.000) è superiore al secondo (€ 800): il credito d’imposta per il primo acquisto è superiore all’imposta dovuta per il riacquisto della prima casa. Il Sig. X ottiene un credito d’imposta di € 800.

L’appartamento che riacquista a Cavenago di Brianza ha come pertinenza (un box singolo) ma il Sig. X acquista solo l’appartamento perché non ha sufficiente disponibilità economica per comprare contestualmente entrambi.

Dopo due mesi (NB: restando sempre entro i 12 mesi dalla vendita della prima villetta) il Sig. X ha la liquidità necessarie e acquista anche il box che viene destinato a pertinenza dell’appartamento prima casa. Per l’acquisto di questa pertinenza paga € 100 di imposta di registro.

DOMANDA – credito d’imposta acquisto pertinenze prima casa

Considerando che fino a € 1.000 c’è capienza, i € 100 possono essere considerati credito d’imposta? Ovvero Il Sig. X quando acquista il box di pertinenza può usare per pagare le imposte dovute l’eccedenza di credito d’imposta non ancora utilizzata?

RISPOSTA – credito d’imposta acquisto pertinenze prima casa

Il contribuente:

  • PUO’ usare l’importo residuo del credito d’imposta in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del D.L. 9 luglio 1997, n. 241.

Quindi nell’esempio: il Sig. X PUO’ usare i € 100 di credito d’imposta per: abbassare l’Irpef dovuta nello stesso e nel successivo periodo d’imposta, oppure per compensare ritenute d’acconto, contributi previdenziali o assistenziali o premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali.

  • NON PUO’ contestualmente all’atto di rogito diminuire le imposte relative al box, cioè il Sig. X NON PUO’ usare l’importo residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l’acquisto.

 

Con circolare 20 aprile 2005, n. 15 (paragrafo 2) è stato chiarito che il credito di imposta, se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.

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Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 44/2021 del 18 gennaio

Credito d’imposta per riacquisto prima casa: pertinenze

Se, dopo aver riacquistato la prima casa, si acquista con atto di rogito separato una pertinenza dell’abitazione (cantina, solaio, autorimessa) il credito d’imposta residuo NON può essere portato in diminuzione delle imposte dovute per l’atto di acquisto della pertinenza (registro, ipotecaria e catastale) ma PUO’ SOLO essere portato in dell’Irpef dovuta dal contribuente oppure in compensazione (in base al Dlgs 241/1997).

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Angelo Acquafresca - Titolare Agenzia Immobiliare Casa&Style

CEO CASA&STYLE
Per me questa non è solo una professione ma una vera e propria PASSIONE che dura ormai da più di venticinque anni. Amo e ricerco ciò che è bello ma prima delle case per me vengono le PERSONE: ville, appartamenti, attici, proprietà di pregio, senza le emozioni di chi le abita, sono solo scatole vuote.

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