Rivalutazione terreni edificabili e con destinazione agricola e partecipazioni

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legge n. 17/2022, sono stati riaperti i termini per la rivalutazione di partecipazioni e terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

Si tratta del Decreto Energia che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Cosa si può rivalutare

E’ possibile rideterminare i valori di acquisto di:

  • Partecipazioni: titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati
  • Valori dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

Perché conviene fare la rivalutazione di terreni e partecipazioni

La rivalutazione conviene perché permette di evitare – in tutto o in parte – le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni o partecipazioni (vendita).

Volendo semplificare: conviene rivalutare ora perché l’imposta del 14% sulla plusvalenza è più bassa di quella che si pagherebbe allo stato attuale se non si fa la rivalutazione.

Esempio di rivalutazione di un terreno

Ho un terreno acquistato a € 10.000, lo vendo a € 30.000, si genera una plusvalenza di € 20.000 = € 30.000 – € 10.000, sui € 20.000 di plusvalenza (se NON ho fatto la rivalutazione) io proprietario del terreno edificabile per vendere pago il 26% di imposta su € 20.000. Invece facendo prima la rivalutazione pago il 14% invece del 26% di imposta.

Come richiedere la rivalutazione di terreni o partecipazioni

Relazione della perizia giurata di stima

Si nomina un perito che rediga la perizia giurata di stima.

Per i terreni edificabile e con destinazione agricola:

il perito deve essere iscritto agli albi degli ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili o periti regolarmente iscritti alla CCIAA.

Il costo della relazione giurata di stima sui terreni è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola.

Per le partecipazioni, titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati:

la perizia giurata deve redatta da soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o iscritti nell’elenco dei revisori contabili.

Il costo delle perizie:

  • può essere portato dalla società in deduzione dal reddito impresa l’onere professionale sostenuto in quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi – se è la stessa società che ha rilasciato l’incarico di perizia.
  • è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori – se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli.

Versamento dell’imposta del 14%

Entro il 15 giugno 2022 si versa l’imposta sostitutiva del 14% sul maggior valore determinato in base alla perizia giurata.

Modalità di versamento dell’imposta del 14%

L’imposta può essere pagata con 2 modalità:

  • in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022
  • in 3 rate annuali di pari importo a decorrere dal 15 giugno 2022.

Se si sceglie il pagamento dell’imposta a rate la percentuale di interessi da corrispondere è del 3% annuo sulle rate successive alla prima in scadenza il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024.